"The procedural profiles of the protection of families according to the well-being of the minor" - "Profili processuali della tutela delle famiglie nell'ottica del benessere del minore".

Titolo del progetto: "The procedural profiles of the protection of families according to the well-being of the minor" - "Profili processuali della tutela delle famiglie nell'ottica del benessere del minore".

Settori ERC: SH - Social Sciences and Humanities.

Sottosettori ERC: SH2_3 Conflict resolution, war, peace building, international law; SH2_6 Humanitarian assistance and development.

Principal Investigator: Prof.ssa Roberta Tiscini - Sapienza Università di Roma.

 

Unità di ricerca

Unità di ricerca di Sapienza Università di Roma: Prof.ssa Roberta Tiscini (responsabile dell’unità); Prof.ssa Valentina Bertoldi; Prof.ssa Mirzia Rosa Bianca; Prof. Riccardo Bolognesi; Prof.ssa Roberta Landi; Prof. Giovanni Perlingieri; Prof. Vittorio Violante.

Unità di ricerca dell’Università di Roma Tor Vergata: Prof. Andrea Panzarola (responsabile dell’unità); Prof. Antonio Briguglio; Prof. Ulisse Corea; Prof.ssa Paola Licci; Prof.ssa Chiara Petrillo.

Unità di ricerca dell’Università LUM “Giuseppe Degennaro”: Prof. Mirko Abbamonte (responsabile dell’unità); Prof. Alessio Luca Bonafine; Prof. Nicola Cipriani; Prof. Francesco Ricci.

Unità di ricerca dell’Università di Macerata: Prof. Romolo Donzelli (responsabile dell’unità).

Unità di ricerca dell’Università di Ferrara: Prof. Andrea Graziosi (responsabile dell’unità); Prof.ssa Laura Durello; Prof. Alessandro Nascosi.

Unità di ricerca dell’Università di Torino: Prof.ssa Elena D’Alessandro (responsabile dell’unità); Prof. Matteo Lupano; Prof. Davide Turroni.

 

Il progetto

1. – In un contesto in cui le relazioni familiari hanno subìto profondi mutamenti (dall’idea tradizionale di famiglia, si è passati alle unioni civili, alle coppie di fatto, al nucleo unifamiliare), la posizione del minore emerge come uno dei profili di indagine meritevoli di maggiore attenzione, sul piano sociologico non meno che giuridico ed economico. Gli angoli visuali che giustificano l’interesse sono tanti e vari: dall’inquadramento del minore nel contesto di una famiglia allargata, alle plurime impostazioni del rapporto di genitorialità, alle ricadute di quest’ultimo (nelle sue innovate vesti) sulla collocazione del minore nella società e nelle relazioni interpersonali che lo riguardano. Sorge da qui l’esigenza di uno studio che abbia il focus sulla figura del minore alla luce dei nuovi modelli della convivenza civile per riposizionare la realizzazione del suo benessere tra gli obiettivi primari che la società deve perseguire.

Un così ampio e significativo sconvolgimento delle relazioni familiari non può lasciare esente il mondo del diritto, espressione primaria dei cambiamenti sociali e allo stesso tempo recettore di quelle stesse istanze di innovazione poste alla base delle riforme. È perciò che ad ogni mutamento socio-economico corrisponde la predisposizione di riforme normative volte ad adeguare la realtà giuridica al mutato sistema: il che è quanto sta accadendo proprio in relazione al tema che ci occupa.

D’altra parte, per meglio orientare lo studio dei mutamenti sociali sul versante della scienza giuridica occorre muovere da un imprescindibile connubio tra diritto sostanziale e diritto processuale: uno studio giuridico che abbia ad oggetto il benessere del minore non può infatti trascurare tanto i profili del diritto sostanziale, quanto quelli del processo, essendo quest’ultimo l’altra faccia della medaglia rispetto all’inquadramento giuridico delle posizioni di diritto/obbligo che contraddistinguono ogni individuo (maiori causa, quando ciò accade con riferimento a chi non ha ancora acquisto la piena capacità di agire e necessita del supporto morale, fisico, economico di chi su di lui esercita la potestà).

2. – In particolare, il progetto si orienta su uno studio dei profili processuali della tutela del minore, per meglio comprendere se e come le recenti innovazioni normative potranno assicurare il miglioramento della qualità della vita. È infatti recentissima una importante innovazione legislativa stante nella introduzione di un procedimento unitario per le persone, la famiglia, i minori che punta a costruire un unico modello processuale per tutte le controversie che interessino le relazioni familiari, i rapporti di famiglia e di coniugio, le unioni civili, le relazioni tra genitori e figli. Ci si riferisce al d.lgs. n.149/2022, attuativo della L. Delega n. 206/2022, il quale è il precipitato di un d.d.l. n.1662 già da tempo in circolazione presso gli uffici governativi e parlamentari, ma che non ha trovato la luce se non dopo le modifiche ad esso suggerite dalla Commissione di esperti presieduta dal prof. Francesco P. Luiso; una riforma d’altra parte che – lungi dal preoccuparsi del solo processo di famiglia – è destinata a stravolgere il codice di procedura civile e plurime leggi speciali ad esso collegate e perciò ad ampio spettro, anche oltre il tema specifico che ci occupa.

Il progetto di ricerca, quindi, collocato all’esordio di una epocale riforma del processo, ha lo scopo di indagare l’esistente, partendo dalle prassi dei tribunali invalse sotto la precedente disciplina per poi verificare, muovendo da esse, la possibile tenuta nel nuovo modello processuale. Si tratta infatti di un modello che si colloca a cavallo tra vecchio e nuovo: da un lato, esso è volto a recepire le prassi dei tribunali (traducendo in legge vigente regole e principi che finora hanno fatto parte del diritto vivente), da un altro, esso ha il compito di colmare talune lacune normative (in ambito tanto sostanziale, quanto processuale) venute emergendo nella precedente esperienza pratica. Costante sarà quindi il dialogo con la giurisprudenza per verificare quanta parte del nuovo è già espressione dell’esistente e quanto invece davvero il nuovo modello processuale esprime esigenze di innovazione e superamento di criticità pregresse.

3. – Per una migliore comprensione degli obiettivi perseguiti dal presente progetto, varrà la pena fare qualche esempio.

La qualificazione della situazione soggettiva facente capo al minore è sempre stata al crocevia di accesi dibattiti che interessano tanto il diritto sostanziale, quanto il diritto processuale. Per meglio individuare la tutela processuale (e ancor prima, per meglio collocare nelle categorie note il ruolo del minore), occorre infatti innanzi tutto comprendere se le sua relazione rispetto ai genitori faccia capo a un vero e proprio diritto, ovvero sia qualificabile come mero interesse: in quest’ultimo caso, si potrebbe al centro dell’attenzione l’interesse del minore in un rapporto squilibrato a favore di quest’ultimo, rispetto al quale il genitore non può vantare un corrispondente diritto, ma solo si può collocare in una posizione subordinata; nel primo caso, si darebbe valore invece a un ruolo paritario tra genitori e figli che consentirebbe di collocare sullo stesso piano le situazioni soggettive di tutti i soggetti coinvolti, il che implicherebbe una posizione di equilibrio tra tutte le situazioni soggettive coinvolte (non quindi mero interesse, bensì diritto). Qualificare in un modo o nell’altro la situazione soggettiva del minore rispetto a chi su di lui esercita la potestà genitoriale implica un forte condizionamento anche sul profilo processuale: se siamo infatti nell’ambito dei diritti, occorre che a tali diritti corrisponda il processo tipico che può accoglierli, cioè un processo contenzioso in cui vigono tutte le garanzie, dal contraddittorio, al diritto alla prova, alla motivazione della decisione, nonché – da ultimo – alla garanzia di un secondo controllo impugnatorio che, se non previsto espressamente dalla legge, può essere realizzato nelle forme del ricorso straordinario in cassazione costituzionalmente garantito (art. 111 comma 7 cost). Se ci si muove invece nell’ambito degli interessi (il minore vanta nei confronti del genitore un interesse a cui non corrisponde paritariamente analoga situazione soggettiva a parti contrapposte), trova spazio sul piano processuale la dinamica della volontaria giurisdizione, i cui provvedimenti sono da qualificare come non contenziosi e nei quali quindi mancare le suddette garanzie, ivi compreso il ricorso per cassazione (che sarà perciò dichiarato inammissibile). La giurisprudenza fino a qualche decennio fa era stabile nel qualificare come “interesse” la posizione del minore e perciò nel rifiutare che avverso i provvedimento sulla potestà genitoriale fosse ammesso il controllo di legittimità; una scelta questa che, se da un lato sembrava squalificare l a tutela del minore (da diritto a mero interesse), dall’altro assicurava la possibilità che ogni decisione giurisdizionale assunta in questo ambito fosse rivedibile in ogni momento, non stabilizzata dunque nella formazione della cosa giudicata (se mai si parlava di un giudicato rebus sic stantibus), bensì sempre rivedibile in base agli interessi del minore. Sono invece recenti talune inversioni di rotta da parte della stessa giurisprudenza di legittimità, la quale è finita per riconoscere la natura di vero e proprio diritto soggettivo intorno alla posizione sostanziale del minore; il che ha trascinato con sé l’impugnabilità in cassazione delle relative decisioni, l’attitudine alla stabilizzazione degli effetti e alla formazione della cosa giudicata, ma al contempo anche maggiori garanzie intorno alle dinamiche del processo che vede protagonista il minore.

Lo studio che sarà condotto nel presente progetto avrà il compito di misurare le ricadute di questa evoluzione interpretativa sulla posizione del minore, confrontando il tutto con la recente riforma processuale di cui si è detto, per verificare se il suo benessere sia migliorato o comunque sia perfettibile.

4. – Un altro esempio – volto a dimostrare l’importanza di un progetto che misuri l’esistente sull’esperienza del passato e che punti ad indagare la riforma in campo con l’attenzione vigile per il benessere del minore – interessa la fase processuale dell’ascolto del minore stesso. Si tratta di una fase su cui in passato sono stati accesi i dibattiti, la quale vede protagonista un soggetto debole a cui occorre dare voce (per far emergere le proprie istanze, desideri e bisogni), ma con l’accortezza di non provocare dannosi effetti emozionali, dovendosi così assicurare tutte le cautele volte ad evitare alcun tipo di disagio psichico. Anche sotto questo profilo, l’esperienza ha dimostrato come si tratti di una questione delicata in cui si intersecano posizioni soggettive diversamente qualificabili ed in cui una attenzione particolare va riservata alle modalità di svolgimento del processo.

La recente riforma del 2022 dedica all’ascolto del minore un’attenzione centrale, collocando questa fase tra i punti nodali della dinamica processuale, nonché riservando al giudice e agli altri protagonisti del giudizio oneri ed obblighi particolarmente significativi. Prima di porre in campo la riforma, è quindi necessario un approfondimento scientifico che indaghi la bontà delle misure predisposte a tutela del minore attraverso il confronto con l’esperienza pregressa. Non è sufficiente in altri termini porre in esecuzione una riforma normativa per avere la certezza che essa funzioni; occorre piuttosto accompagnarne l’operatività con una costante e proficua indagine scientifica volta a monitorare l’andamento applicativo ed eventualmente avanzare proposte correttive anche in itinere, allo scopo di evitare il prodursi di effetti deteriori. Una tale dinamica si mostra quanto mai necessaria in un contesto – quale quello del coinvolgimento diretto del minore – in cui non si possono ammettere errori o incidenti di percorso.

5. – Vi è poi un profilo di indagine – al centro dell’attenzione del legislatore delle ultime riforme processuali – che interessa particolarmente la figura del minore: la relazione tra le soluzioni giudiziali e quelle stragiudiziali. È noto come a fronte degli strumenti volti a risolvere una controversia tra parti contrapposte, sempre più frequente sia la proiezione verso metodi alternativi che consentano di porre rimedio alla lite invocando soluzioni negoziali. È sotto gli occhi di tutti quanto sia opportuno che siffatti meccanismi operino anche con riferimento al tema che ci interessa; un tema in cui le parole “mediazione” “conciliazione” “pacificazione tra le parti” lascia sperare che la criticità nelle relazioni soggettive dei pretendenti si possa superare senza provocare smottamenti nella vita del minore. Ancora una volta, quindi, è il benessere di quest’ultimo a dover fare da guida nella individuazione della migliore soluzione di ogni conflitto.

Di qui l’importanza di uno studio che non si limiti a contemplare gli istituti nella loro astratta consistenza, bensì che riesca a dare concretezza al disegno astratto della legge attraverso l’esperienza.

6. – Un ultimo chiarimento per meglio inquadrare gli obiettivi dinamici del progetto: un punto di attenzione nodale vuole essere l’indagine comparata con i sistemi stranieri, non solo nelle situazioni che direttamente vedono coinvolti stati esteri (come nel caso del minore figlio di genitori di diversa nazionalità), ma anche in quanto tali modelli stranieri possono fungere da utile guida per la migliore soluzione applicativa nel diritto interno. Si ha la consapevolezza che anche la comparazione dovrebbe anticipare l’entrata in vigore di una riforma (allo scopo di individuare il modello normativo che meglio si attaglia al caso considerato); tuttavia anche in uno stadio iniziale (quale quello che ci vede protagonisti) in cui è prossima all’entrata in vigore di una riforma epocale (quale quella del nuovo processo per le famiglie, i minori le persone), una ricerca scientifica volta a monitorare l’andamento degli altri ordinamenti può essere utile per  indirizzare le prassi applicative verso soluzioni che migliorino il benessere del minore, eventualmente costruendo un dialogo diretto e concreto con gli uffici giudiziari (nazionali o esteri).

Quest’ultimo profilo giustifica una ulteriore e conclusiva considerazione. Tra le esigenze primarie del progetto vi è anche quella di programmare consultazioni dirette con i protagonisti della vicenda processuale che ci occupa: non solo uffici giudiziari, ma anche psicologi, consulenti, assistenti sociali che possano inquadrare la prospettiva del benessere del minore da diversi punti di vista. Il coinvolgimento di tali categorie è previsto sia nella fase iniziale del progetto, sia in uno stadio avanzato di esso (allo scopo di monitorare l’esperienza giudiziale alla luce del modo di essere degli altri contesti scientifici interessati alla tutela del minore).            

 

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